
Normativa della Regione Lombardia
La normativa della regione Lombardia (delibera del 26 giugno 2007 n. 8/5018), al punto 6 Certificazione energetica degli edifici, così recita:
>> 6.1. Gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la denuncia d’inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata dalla nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di certificazione energetica:
- limitatamente alla nuova porzione dell’edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati;
- all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente.
>> 6.2. Gli edifici che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto 6.1. sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale;
- a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile. qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
- a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1.000 m2.;
- a decorrere dal 1° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio e degli impianti. sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate e realizzate o notificate all’Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima;
- a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovim rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
- a decorrere dal 1° luglio 2009 nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
- decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare.
>> 6.3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, all’atto di trasferimento a titolo oneroso.
>> 6.4. Nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di certificazione energetica, l’attestato stesso deve essere consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso. A partire dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere obbligatoriamente consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme a quella in suo possesso.
